Viaggiare in Sicilia

Come Viaggiare in Sicilia alla fine del COVID19

Dopo l’estenuante lockdown dovuto al COVID19 siamo pronti a partire in vacanza e viaggiare in Sicilia non vediamo l’ora.

Dal 3 giugno sarà possibile spostarsi tra le regioni con la possibilità di Viaggiare in Sicilia. Al via dunque l’inizio della normalità quanto meno tra le regioni Italiane. Con l’inizio della fase 3, riprenderanno i collegamenti aerei nazionali con l’aeroporto di Catania e il traffico marittimo con le Isole Eolie da Milazzo e da Messina, visto che dal 6 Giugno, inizia la stagione balneare Siciliana 2020.

Le spiagge di Taormina, Giardini Naxos, Siracusa sono pronte per accogliere i turisti nel rispetto delle norme e disposizioni anti COVID19.

Isolabella

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Viaggiare in Sicilia come previsto dal DPCM 33 2020

Come si legge nel dpcm, “a decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: a) Stati membri dell’Unione Europea; b) Stati parte dell’accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano”.

Continueranno tuttavia ad essere vietati i viaggi verso stati diversi da quelli sopra elencati: “Dal 3 al 15 giugno 2020 – spiega il dpcm – restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia”.

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